Opinioni | 02 Maggio 2016 | Autore: Elena Bove

Lettera di risarcimento danni o letterina a Babbo Natale? Buona la seconda

Lettera a Babbo Natale. L’avete mai scritta? O eravate disillusi sin da piccini? Sapreste a chi inviarla e cosa chiedere? Oggi la tecnologia risponde a questi interrogativi e cercando su google appaiono tanti siti ricchi di preziosi ed indispensabili consigli. La stessa accade se, per caso, dovete denunciare un sinistro.

 

Il web si colora magicamente di interessanti dritte su come predisporre la richiesta di risarcimento danni elencando tutti i requisiti necessari e chiarendo come una denuncia scritta bene agevolerà di certo la pronta liquidazione dei danni che avete subito. Bene. Peccato che tutti i siti che avete davanti sono, guarda caso, siti della compagnie assicurative: come dire il lupo che da consigli agli agnelli su dove andare a mangiare.
“Pochi e semplici passi” o ancora “passo per passo ti seguiremo fino a condurti al risarcimento”, oppure “un assistente ti contatterà in sole 24 ore”, e poi un” team di consulenti a tua completa disposizione”. Certo tutti r-assicurantissimi, pronti a soddisfare ogni esigenza ma come si spiegano allora tutti gli “intoppi” in cui inciampano continuamente i danneggiati? E’ davvero così semplice?

Analizziamo cosa occorre, cosa aspettarsi e cosa avviene concretamente.
Il primo dubbio amletico che sarete chiamati a sciogliere è il seguente: qual è la compagnia deputata al risarcimento? Il Decreto legislativo n.209/2005 ha introdotto il risarcimento diretto e disposto che il danneggiato che non si ritenga responsabile del sinistro è tenuto ad avanzare le proprie pretese avvalendosi di raccomandata con avviso di ricevimento, fax, telefax o via email se questo non è escluso dal contratto. Quando è applicabile? Quando i sinistri sono avvenuti nel territorio della Repubblica, tra due veicoli a motore identificati e assicurati per la responsabilità civile obbligatoria, dalla quale siano derivati danni al veicolo o lesioni di lieve entità ai loro conducenti (danno biologico fino al 9%), senza il coinvolgimento di altri veicoli responsabili. Ne sono perciò esclusi: a) sinistri occorsi su territorio estero, regolamentati da apposite norme; b) Il danno subito dal terzo trasportato previsto dall'art. 141 che rinvia all'art.148 e dunque al risarcimento “ordinario”; c) I sinistri per i quali interviene il Fondo di Garanzia; d) I sinistri occorsi tra veicoli assicurati con impresa che ha sede legale in altro stato membro, a meno di adesione al sistema di risarcimento diretto. Quindi, ove il risarcimento diretto non sia applicabile indirizzeremo le nostre richieste all’assicurazione che copre il responsabile civile (anche se nessuno ci vieta di rivolgerci direttamente a lui!). Va precisato che anche in caso di applicabilità del risarcimento diretto la richiesta va comunque inoltrata per conoscenza anche all’altra assicurazione.

I requisiti necessari
Generalità del soggetto (codice fiscale e, se ci sono danni alla persona: età, attività lavorativa svolta e reddito), dati della controparte, il numero della polizza. La dinamica del sinistro, (con l'indicazione di luogo e orario) ed i danni riportati dal veicolo. L’indicazione di testimoni, se presenti, e Autorità se intervenute. E’ opportuno indicare il luogo e gli orari in cui il veicolo danneggiato potrà essere visionato e il tempo per il quale esso è a tal fine lasciato a disposizione delle Compagnie. Può essere utile allegare un preventivo di riparazione e, in caso di lesioni personali subite, occorre allegare il referto di pronto soccorso, e comunicare che sarà integrata la documentazione medica relativa all'entità del danno subito sino al certificato di compiuta guarigione e l'eventuale perizia medico-legale di parte, ove non ancora disponibili.
In queste ipotesi va poi dichiarato se si ha diritto o meno a prestazioni da parte di istituti che gestiscono assicurazioni sociali obbligatorie, ai sensi dell'articolo 142, comma 2, del decreto legislativo n. 209/2005.
E’ fondamentale allegare alla lettera per la richiesta di risarcimento danni copia del modello di constatazione amichevole di incidente sottoscritto dalle parti coinvolte nel sinistro o del verbale delle autorità, ove intervenute.
 
I tempi che la legge prospetta:
Le Compagnie, in caso di danni materiali, devono formulare al danneggiato una congrua e motivata offerta di risarcimento, o comunicare i motivi per i quali ritengono di non doverla formulare, entro sessanta giorni dalla ricezione della relativa richiesta, adeguatamente articolata.
I tempi si riducono a trenta giorni nel caso in cui il modulo di denuncia del sinistro sia stato sottoscritto dai conducenti coinvolti nel sinistro.
In caso di lesioni personali, invece, le imprese di assicurazione sono tenute a provvedere all'adempimento del predetto obbligo entro novanta giorni dalla ricezione della lettera, adeguatamente formulata, e di tutta la documentazione medica necessaria.
 
Cosa accade nella realtà:
Il veicolo è danneggiato e l’interesse principale è quello di riparare il veicolo soprattutto quando i danni sono tali da impedirne l’utilizzo. Ci sono però i termini della “messa a disposizione del veicolo” i 5 giorni (dall’apertura del sinistro) entro i quali un perito fiduciario ci contatterà per periziare la vettura. Non sempre però la perizia viene effettuata nei termini e nascono le prime contestazioni che vedono l’arrivo di una serie di comunicazioni in cui la compagnia inizia a richiedere documenti ad integrazione segnalando la mancanza anche di ciò che, invece, voi avevate inviato. Vi allarmate, immaginate che qualcosa non stia andando per il verso giusto e preoccupati vi sentite sempre più lontani dall’agognato risarcimento. Niente paura: sono solo le cosiddette comunicazioni interruttive. La compagnia, nella maggior parte dei casi, vi chiede documentazione ulteriore proprio perché teme il trascorrere dei termini di legge.
 
Chi può predisporre la richiesta?
La richiesta di risarcimento danni può essere predisposta direttamente dal danneggiato, da un avvocato o da un patrocinatore stragiudiziale. Capita poi di cadere in tentazione e chiedere consiglio all’’agente assicurativo ma viene subito in mente, va detto, l’esempio di poco fa sul lupo. Ricordiamocelo l’assicuratore è colui che dovrà risarcirci, non si tratta certo di un soggetto terzo. Quel che è evidente è che la richiesta ed il conseguente iter risarcitorio non sono affatto una passeggiata e, comprenderlo tardi, può comprometterne l’esito. Capita molto spesso che dopo aver agito in autonomia, magari solo con qualche consiglio dell’agente, si incontrino le prime difficoltà: sulla quantificazione, su qualche documento non corretto, su quel che si potrebbe definire il burocratese fantozziano ovvero l’abitudine a complicare il percorso di ogni cittadino per ottenere il riconoscimento di ogni sacrosanto diritto, pur riconosciuto dalla legge!

Insomma la richiesta di risarcimento si differenzia dalla letterina natalizia con cui abbiamo iniziato, i toni sono più formali, la creatività ha poco spazio ma, la difficoltà e l’incertezza di ciò che vorremmo ottenere, sono quasi le medesime.
 

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Tags: risarcimento in caso di sinistro Elena Bove

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