La sentenza ribadisce come l’obbligo di risarcimento tragga origine dalla legge e non dal contratto esistente tra le parti, che rimane solo un presupposto legittimante. In questo caso il danneggiato, dopo un sinistro stradale, rivolgendo la richiesta di risarcimento alla propria compagnia assicurativa, si è visto decurtato l’importo per una presunta violazione delle clausole contenute nel contratto stipulato.
Questa sentenza ristabilisce nuovamente l’equilibrio tra le parti sancendo che il diritto del terzo danneggiato matura in conseguenza dell’illecito civile subito e non in virtù del contratto assicurativo. L’assicurazione non può giustificarsi alcuna limitazione né trasformazione di un rapporto da extracontrattuale a contrattuale al solo scopo di inserire penali illegittime.
Inoltre la sentenza, pone l'accento sul tema delle clausole che risultano inserite in violazione di più norme e più precisamente la clausola che vieta l’assistenza di un legale.
Siamo quindi di fronte all'ennesimo caso di inserimento di clausole vessatorie, inserite in polizza per limitare i diritti dell’assicurato, non solo perché sbilanciano i rapporti tra le parti ma perché costituiscono “un pregiudizio per intere categorie professionali" ad esclusivo beneficio dell’assicuratore e un illegittimo pregiudizio al diritto di difesa.
Convegno regionale Molise
Sabato 25 giugno presso la camera di commercio del Molise si svolgerà il Convegno Regionale dei carrozzieri: “l’autoriparatore tra presente e futuro”. L’evento verterà sulla situazione dell’autoriparazione tra presente e futuro, con particolare attenzione sul discusso Ddl Concorrenza e il progetto Restart.
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