la Commissione tributaria regionale della Lombardia, sezione distaccata di Brescia, ha confermato che le aree adibite a lavorazioni industriali e artigianali devono essere escluse integralmente dall'assoggettamento alla TARI, poiché danno luogo alla produzione - in via continuativa e prevalente - di rifiuti speciali non assimilabili, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori.
Pertanto, deve considerarsi illegittima la previsione di un regolamento comunale che limiti l'esenzione alle sole superfici occupate dai macchinari, impianti ed attrezzature (c.d. superficie ombra).