News | 03 Luglio 2024 | Autore: redazione

Libertà di scelta dell’auto di cortesia: la sentenza che cambia le carte in tavola

SOS Automotive la definisce una sentenza storica: il Giudice di Pace di Genova tutela il diritto del danneggiato a scegliere l'auto sostitutiva dall’operatore che preferisce e non per forza dalla sua compagnia assicurativa.


Nel panorama delle controversie assicurative, la recente sentenza del Giudice di Pace di Genova (n. 875/2024 del 01/06/2024 – R.G. 5070/2022) sul tema dell’auto di cortesia rappresenta un punto di svolta significativo. La decisione, infatti, riguarda la risarcibilità dei costi di noleggio di un'auto sostitutiva, un tema di crescente importanza tanto per i consumatori quanto per le imprese del settore automotive.
 
A rilanciare con entusiasmo questa notizia è SOS Automotive, che definisce questa sentenza “inedita e storica” e rimanda a un articolo redatto dal quotidiano di informazione giuridica Altalex.

In sintesi il Giudice, che ha esaminato attentamente la questione, ha stabilito che l’assicurato , durante il periodo di riparazione del suo veicolo, non è obbligato e prendere l’auto di cortesia che ha in polizza con la propria compagnia di assicurazione, ma ha il diritto di scegliere dove vuole e da chi vuole noleggiare il veicolo sostitutivo. Questa decisione, dunque, non tocca da vicino solo i consumatori, ma anche le carrozzerie e le officine ad esempio, che spesso offrono ai propri clienti il servizio di auto di cortesia in autonomia, e che ora possono offrire con maggiore libertà questo servizio, sapendo che i costi di noleggio saranno risarcibili anche se il cliente opta per una soluzione esterna alla compagnia assicurativa. Una buona notizia, dunque.
 
Riportiamo qui di seguito alcuni stralci della sentenza e vediamo perciò cos’è successo.

Il contesto della sentenza

La controversia ha preso origine dalla richiesta di risarcimento presentata da un danneggiato che, durante il periodo di riparazione della propria vettura, a seguito di un sinistro con ragione, ha noleggiato un'auto sostitutiva da una società di rent esterna, non convenzionata perciò con la compagnia assicurativa. La questione centrale era se il costo di tale noleggio potesse essere risarcito, nonostante l'assicurato avesse la possibilità di utilizzare un'auto sostitutiva fornita direttamente dalla sua compagnia assicurativa.

Il Giudice ha stabilito che la clausola assicurativa che concede al danneggiato la facoltà di utilizzare un'auto sostitutiva non implica un obbligo di avvalersi di tale servizio. Il quotidiano giuridico ricorda che la facoltà, infatti, è un diritto esercitabile a discrezione del titolare e non può essere trasformata in un dovere. Difatti, com’è noto, la facoltà costituisce “uno dei modi attraverso i quali può esercitarsi un diritto, costituendone il contenuto stesso” (F. Gazzoni, Manuale di diritto privato, Edizioni Scientifiche Italiane Napoli 2007, pag. 58), di talché sarebbe del tutto arbitrario e illogico tramutarla, in una posizione soggettiva passiva di obbligo.

La sentenza ha poi toccato il tema delle clausole assicurative, che imporrebbero l'uso esclusivo dell'auto sostitutiva fornita dalla compagnia assicurativa. Sebbene non trattato direttamente nella sentenza, tali clausole sarebbero comunque nulle ai sensi dell’art. 36 del Codice del Consumo, in quanto vessatorie secondo l’art. 33 co. 2, lett. t) del D.lgs. 206/2005. 
Questo tipo di clausole limita ingiustamente i diritti risarcitori dell'assicurato, tra cui il diritto di scegliere la società di noleggio per l'auto sostitutiva.

Mandataria e risarcimento diretto

L’articolo ricorda che nel sistema del risarcimento diretto, l’assicuratore del danneggiato agisce in qualità di mandataria dell'assicuratore del danneggiante. Il Giudice ha chiarito che non vi è aggravamento del danno se il servizio di auto sostitutiva è fornito da una società non convenzionata. La richiesta risarcitoria si basa sulla legge, non sul contratto assicurativo, e quindi l’assicuratore non può contestare il risarcimento basandosi su clausole contrattuali.

Il Giudice di Pace di Genova ha sottolineato che l’assicurato in questione non aveva neanche interesse a utilizzare la propria copertura assicurativa per un sinistro causato da un terzo, soprattutto quando ciò comporta restrizioni. Inoltre, l’assicuratore non subisce pregiudizio se il danneggiato sceglie un’auto sostitutiva da un fornitore non convenzionato, poiché il diritto al risarcimento è indipendente dalle condizioni della polizza. Nella vicenda portata davanti al Giudice di Pace di Genova, infatti, la polizza subordinava il diritto dell’assicurato ad avvalersi di un’auto sostitutiva alla sussistenza di un fermo tecnico di durata non inferiore ad un giorno, la cui quantificazione era rimessa esclusivamente alla carrozzeria convenzionata la compagnia di assicurazioni.

Abuso del diritto di difesa

La sentenza condanna dunque l’assicuratore per abuso del diritto di difesa, rilevando che il rifiuto di risarcire il danno costituisce un comportamento pretestuoso e sanzionabile. Questo rifiuto ha portato alla condanna dell’assicuratore per responsabilità aggravata, in linea con il principio del giusto processo volto a evitare contenziosi inutili. Il Giudice di Pace di Genova ha perciò condannato l’assicuratore ai sensi dell’art. 96 co. 3 c.p.c. in coerenza con la natura sanzionatoria di detta disposizione (Cfr. Trib. Reggio Emilia 18/04/2012, Trib. Piacenza 855/2011, Trib. Verona Ord. 01/10/2011) e della particolare irrisorietà del danno reclamato dalla società del noleggio.

Conclusioni

Questa sentenza rappresenta una svolta nel settore assicurativo, rafforzando i diritti dei consumatori e promuovendo una maggiore equità. La decisione del Giudice di Pace di Genova chiarisce che le clausole che limitano il diritto del danneggiato a scegliere il fornitore dell'auto sostitutiva sono inaccettabili, garantendo una tutela effettiva del diritto risarcitorio secondo le regole civilistiche vigenti. Una vittoria per i consumatori, dunque, e un richiamo alle compagnie assicurative che dovrebbero rivedere le loro pratiche contrattuali.

Photogallery