È stato appena confermato anche per il 2019 (e per gli anni a venire) la misura di sgravio fiscale nota come Bonus pubblicità. Attenzione però: per accedere all’agevolazione per quest’anno è necessario presentare la domanda entro il 31 ottobre 2019.
I requisiti per l’accesso al bonus sono invariati rispetto agli scorsi anni, anche se ci sono alcune modifiche su alcuni aspetti del beneficio, che però non andranno a inficiarne l’erogazione.
Vediamo meglio di cosa si tratta.
La normativa prevede che le imprese che fanno o faranno investimenti in campagne pubblicitarie sulla stampa quotidiana e periodica, anche on-line, e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, il cui valore superi di almeno l'1% gli analoghi investimenti effettuati sugli stessi mezzi di informazione nell'anno precedente, potranno beneficiare del credito d’imposta rispetto a questi stessi investimenti.
In pratica, non solo componentisti o distributori, ma anche carrozzieri e ricambisti possono promuovere la propria attività facendo pubblicità sui media locali, incrementando questo investimento rispetto all’anno scorso, possono chiedere un’agevolazione a livello fiscali per i soldi spesi.
Rispetto alla normativa precedente cambia la percentuale del credito di imposta, che da quest’anno è previsto, per tutti i beneficiari, nella misura unica del 75% del valore incrementale degli investimenti effettuati (non ci sarà più una differenziazione tra aziende di medie e grandi dimensioni e microimprese, PMI e start-up innovative), nel limite massimo delle risorse appositamente stanziate ogni anno tramite apposito decreto.
In particolare, segnaliamo che poiché per l’anno 2019 la ripartizione generale delle risorse del Fondo era stata già effettuata prima dell’approvazione della norma che ha prorogato il credito d’imposta, l’ammontare delle specifiche risorse da destinare al bonus sugli investimenti pubblicitari sarà individuato con un provvedimento di variazione, che avrà corso a breve.
Un’attenzione particolare va posta ai tempi per la presentazione della domanda: come segnalato all’inizio dell’articolo, per 2109 la domanda (“comunicazione per l’accesso” al credito di imposta) va inviata telematicamente entro il 31 ottobre 219 attraverso l’apposita procedura che sarà resa disponibile nell’area riservata del sito dall'Agenzia delle Entrate; successivamente, dal 1° al 31 gennaio 2020, per confermare la “prenotazione” effettuata tramite la comunicazione per l’accesso, dovrà essere inviata, sempre telematicamente, la “dichiarazione sostitutiva”, relativa agli investimenti effettuati nell’anno 2019.
Per ulteriori informazioni consultare il sito dell’Agenzia delle Entrate e la modifica all'articolo 57-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, introdotta dall’art. 3-bis del decreto-legge 28 giugno 2019, n. 59, convertito con legge 8 agosto 2019, n. 81, che dal 2019 ha di fatto reso “strutturale” la misura.